Chiedere l'attestazione di idoneità abitativa

Descrizione

Chiedere l'attestazione di idoneità abitativa

Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico, in caso di richiesta di idoneità dell'alloggio per “ricongiungimento familiare” tale accertamento è supportato anche dal parere della competente ULSS.

L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali, della superficie totale dell'alloggio e della presenza dei servizi.

Approfondimenti

L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:

L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.

In caso di:

  1. Permesso di soggiorno e suo rinnovo
  2. Contratto di soggiorno per lavoro e suo rinnovo
  3. Ricongiungimento familiare
  4. Carta di soggiorno
  5. Coesione familiare 
  6. Badante

si applicano i parametri dimensionali previsti dal Decreto Ministero della Sanità 05/07/1975:

  • per una persona non inferiore a 28 mq
  • per due persone da 28,00 a 38,00 mq
  • per tre persone non inferiore a 42,00 mq
  • per quattro persone non inferiore a 56 mq
  • per cinque persone non inferiore a 66 mq
  • per sei persone non inferiore a 76 mq
  • per sette persone non inferiore a 86 mq.

Per ogni ulteriore persona, andranno aggiunti dieci mq.

 Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno o cucina o salotto (zona giorno) di almeno15 mq, tale superficie non va intesa come somma dei locali sopra citati.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di nove mq per una persona e di 14 mq per due persone e per tre persone ad almeno 21,00. mq.

Sono ammessi alloggi monostanza, purchè abbiano una superficie comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a 41 mq.

  1. Presenza portatori di handicap gravi
  • Necessita presentare idonea dichiarazione medica, comprensiva dei dati anagrafici (nome, cognome, dati anagrafici, luogo di residenza) della persona portatore di handicap grave
  1. Badante
  • Necessita presentare certificazione della struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato, dalla quale risulti la presenza di patologia o l'handicap che ne limitano l'autosufficienza;
  • Copia del contratto di lavoro full-time che preveda l'obbligo della fornitura del vitto e dell'alloggio da parte del nucleo dell'assistito
  1. Ricongiungimento familiare di un solo figlio minore, di età inferiore a 14 anni se al seguito di uno dei genitori
  • Necessita consenso scritto del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà, per la richiesta di ricongiungimento familiare per un solo figlio minore, di età inferiore a 14 anni, al seguito di uno dei genitori

Se gli impianti sono antecedenti la data 13/03/1990, e non è reperibile, ovvero non sia mai stata prodotta la relativa dichiarazione di conformità, necessita la dichiarazione di rispondenza (DIRI) redatta a firma di professionista iscritto all'albo professionale con almeno cinque anni di esperienza, che certifichi i requisiti minimi di sicurezza. Per l'impianto elettrico la dichiarazione di rispondenza (DIRI) dovrà attestare anche quanto previsto ai sensi del Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 6, com. 3.

Se gli impianti sono post 13/03/1990 e prima del 27/03/2008 (entrata in vigore del Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37) e non è reperibile, ovvero non sia mai stata prodotta la relativa dichiarazione di conformità, necessita la dichiarazione di conformità (DICO), in difetto di questa necessita la DIRI (che attesta la rispondenza alla regola d'arte nel momento in cui l'impianto è stato realizzato), che in questo caso a tutti gli effetti a DICO.

Se gli impianti sono stati realizzati dopo il 27/03/2008 necessitano le dichiarazioni di conformità (DICO) ai sensi Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37.

Dal 1° maggio 2020 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 la trasmissione delle pratiche relative alla dichiarazione di conformità impianti devono essere trasmesse al suap/sue esclusivamente tramite il portale camerale. Gli invii con altre modalità (consegna a mano/e-mail/protocollo) saranno dichiarate irricevibili. La dichiarazione deve essere trasmessa direttamente dall'impiantista.

Indicare quindi gli estremi della pratica SUAP depositata dagli impiantisti.

Le dichiarazioni di conformità o rispondenza che rechino data di redazione maggiore di un anno dalla data di presentazione della richiesta di idoneità alloggio, devono sempre essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il proprietario dell'alloggio dichiara che dalla data del certificato di conformità o rispondenza alla data di presentazione della domanda, gli impianti non sono stati modificati.

Requisiti

L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:

  • il proprietario dell'alloggio di cui si chiede l'attestazione di idoneità
  • l’intestatario del contratto di locazione dell'alloggio di cui si chiede l'idoneità, quando non è proprietario.

Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:

  • l’altezza minima dei locali
  • l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
  • le caratteristiche delle stanze da bagno
  • l’isolamento acustico
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento
  • la conformità degli impianti.

Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.